La responsabilità per danni cagionati da animali è disciplinata dall’art. 2052 cod.
civ., che così recita: Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in
cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto
la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.
Pertanto, il proprietario dell’animale è responsabile delle lesioni arrecate dallo
stesso, a meno che non ricorra l’imprevedibilità della condotta del danneggiato.
E’ opportuno quindi adoperare le opportune cautele, anche in ragione della
tipologia del nostro amico peloso.
Attenzione però, perché talvolta bisogna essere più che cauti; in tema di omessa
custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente proprio nella mancata
adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l’animale sia tenuto in un
luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a evitare
che lo stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo superando la
recinzione, raggiungendo la pubblica via rischiando così di arrecare danni a terzi.
Ad esempio, il proprietario di un cane è stato ritenuto responsabile per i danni
cagionati in quanto il cane era sì all’interno della recinzione, ma questa non era
correttamente fissata al muro, sicché il cane aveva potuto sporgersi dalla stessa e
attaccare un altro cane di passaggio (Cassazione penale sez. IV, 19/11/2019,
n.13464 e Cassazione penale sez. IV, 03/03/2021, n.11093).
Chiaro che le cautele da adottare sono importanti: talvolta infatti, anche in caso di
custodia a terzi, il proprietario non è comunque esente da responsabilità;
La Corte di Cassazione (tra le tante Cassazione penale sez. IV, 03/03/2022, n.9024
Cassazione penale sez. IV, 15/09/2021, n.36151) ci insegna che la
responsabilità del proprietario di un animale sussiste anche quando la custodia è
stata affidata ad un terzo non in grado di governarlo.
Il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi
dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in
grado di esercitare su di esso una effettiva custodia o di contenerne il naturale
slancio (ad esempio casi di cani condotti da un minore).

Ancora più attenzione, perché, anche se il cane non è propriamente il tuo potresti
esserne ugualmente responsabile! Difatti anche la semplice detenzione di un
animale ne comporta l’obbligo di custodia: il Tribunale di Latina, s.d. Terracina,
31/03/2014, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., sez. 04, del
03/04/2008, n. 34765 – Cass. Pen., sez. 04, del 10/01/2012, n. 6393 – Cass. Pen.,
sez. 04, del 16/12/2011, n. 18814)ha stabilito che l’obbligo di custodia di un
animale, e dunque la correlativa responsabilità in caso di danni a terzi, sorge ogni
qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di
fatto tra l’animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di
proprietà in senso civilistico.

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